{"id":1129,"date":"2022-04-19T15:37:31","date_gmt":"2022-04-19T15:37:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cossalter.net\/?p=1129"},"modified":"2022-04-19T22:33:49","modified_gmt":"2022-04-19T22:33:49","slug":"brouillon-auto-4","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cossalter.net\/?p=1129","title":{"rendered":"Si pu\u00f2 sfruttare l&#8217;immagine dei beni pubblici?"},"content":{"rendered":"<p>[et_pb_section fb_built=&#8221;1&#8243; _builder_version=&#8221;4.17.0&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; global_colors_info=&#8221;{}&#8221;][et_pb_row _builder_version=&#8221;4.17.0&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; global_colors_info=&#8221;{}&#8221;][et_pb_column type=&#8221;4_4&#8243; _builder_version=&#8221;4.17.0&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; global_colors_info=&#8221;{}&#8221;][et_pb_text _builder_version=&#8221;4.17.0&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; global_colors_info=&#8221;{}&#8221;]<\/p>\n<h1>I. Il caso dei quadri del museo di Orl\u00e9ans<\/h1>\n<h3 class=\"entry-title\">Conseil d\u2019Etat, SSR., 29 octobre 2012, SARL Photo Josse, requ\u00eate num\u00e9ro 341173<\/h3>\n<blockquote>\n<p>1. Considerando che dai documenti del fascicolo presentato ai giudici del tribunale di primo grado risulta che la ditta individuale a responsabilit\u00e0 limitata (EURL) Photo Josse, l&#8217;11 maggio 2006, chiese al sindaco del comune di Tours l&#8217;autorizzazione a scattare fotografie di alcune opere appartenenti alle collezioni del museo di Belle Arti del comune; che questa richiesta specificava che queste fotografie erano destinate ad essere pubblicate successivamente in libri scolastici o d&#8217;arte o nella stampa; che il sindaco ha implicitamente respinto questa richiesta; che il comune di Tours sta facendo ricorso alla Corte di Cassazione contro la decisione del 4 maggio 2010 con cui, accogliendo il ricorso di questa societ\u00e0, la Corte Amministrativa d&#8217;Appello di Nantes ha annullato, da un lato, la sentenza del 20 gennaio 2009 con cui la Corte Amministrativa di Orl\u00e9ans aveva respinto la richiesta dell&#8217;EURL di annullamento del rifiuto del sindaco per eccesso di potere e, dall&#8217;altro, questa decisione implicita;<\/p>\n<p><strong>2. Considerando che l&#8217;autorit\u00e0 incaricata di gestire il dominio pubblico pu\u00f2 autorizzare una persona privata ad occupare una dipendenza di questo dominio o ad usarla per svolgere un&#8217;attivit\u00e0 economica, a condizione che questa occupazione o questo uso siano compatibili con la sua assegnazione e la sua conservazione; che la decisione di rifiutare tale autorizzazione, che l&#8217;amministrazione non \u00e8 mai obbligata a concedere, non \u00e8 di per s\u00e9 atta a violare la libert\u00e0 di commercio e industria<\/strong>, il cui rispetto implica, da un lato, che le persone pubbliche non impongano restrizioni alle attivit\u00e0 di produzione, distribuzione o servizio svolte da terzi che non siano giustificate dall&#8217;interesse generale e proporzionate all&#8217;obiettivo perseguito e, dall&#8217;altro, che non possano farsi carico esse stesse di un&#8217;attivit\u00e0 economica senza giustificare un interesse pubblico ;<\/p>\n<p>3. Considerando che ai sensi dell&#8217;articolo L. 2112-1 del Codice Generale della Propriet\u00e0 delle Persone Pubbliche, entrato in vigore alla data della decisione implicita del sindaco: &#8220;Fatte salve le disposizioni applicabili alla protezione dei beni culturali, beni di interesse pubblico dal punto di vista storico, artistico, archeologico, scientifico o tecnologico, in particolare: \/(&#8230;) 8\u00b0 Le collezioni dei musei (&#8230;)&#8221;;<\/p>\n<p><strong>4. Considerando che la realizzazione di fotografie di opere appartenenti alle collezioni di un museo, allo scopo di commercializzare le riproduzioni fotografiche cos\u00ec ottenute, deve essere considerata un&#8217;utilizzazione privata del dominio pubblico che comporta la necessit\u00e0, per la persona che intende effettuarla, di ottenere un&#8217;autorizzazione come previsto dall&#8217;articolo L. 2122-1 dello stesso codice; che tale autorizzazione pu\u00f2 essere rilasciata quando, in virt\u00f9 dell&#8217;articolo L. 2121-1 di questo codice, questa attivit\u00e0 rimane compatibile con l&#8217;assegnazione delle opere al servizio pubblico culturale e con la loro conservazione;<\/strong> che \u00e8 comunque libera all&#8217;autorit\u00e0 pubblica che assegna opere che rientrano nella categoria dei beni menzionati nell&#8217;8\u00b0 dell&#8217;articolo L. 2112-1 del Codice Generale della propriet\u00e0 delle persone pubbliche, nel rispetto del principio di uguaglianza, per non autorizzare un uso privativo di questo dominio pubblico mobile senza che, come \u00e8 stato detto nel secondo considerando, si possa utilmente opporre a questo rifiuto qualsiasi diritto, fondato sul principio della libert\u00e0 del commercio e dell&#8217;industria, di esercitare un&#8217;attivit\u00e0 economica su questo dominio pubblico;<\/p>\n<p>5. Considerando che, di conseguenza, basandosi, per accogliere la richiesta di EURL Photo Josse, sul fatto che la decisione del sindaco di Tours aveva opposto un puro e semplice rifiuto alla richiesta della societ\u00e0 senza esaminare con essa la possibilit\u00e0 di svolgere la sua attivit\u00e0 in condizioni compatibili con le esigenze della gestione del museo comunale e il rispetto dell&#8217;integrit\u00e0 delle opere, considerando che le autorizzazioni per fotografare opere d&#8217;arte in questo museo erano state rilasciate in precedenza, e in diverse occasioni, a fotografi professionisti secondo accordi specifici che stabilivano le condizioni per scattare fotografie e il loro uso, nel ritenere che il sindaco del comune avesse ignorato il principio della libert\u00e0 di commercio e industria, il tribunale ha commesso un errore di diritto; che, di conseguenza, e senza che sia necessario esaminare gli altri motivi di ricorso, la sua sentenza deve essere annullata;<\/p>\n<p>6. Considerando che \u00e8 appropriato, nelle circostanze del caso, addebitare alla EURL Photo Josse il pagamento al comune di Tours della somma di 3.000 euro ai sensi dell&#8217;articolo L. 761-1 del Codice di Giustizia Amministrativa; che le disposizioni di questo articolo impediscono, invece, l&#8217;addebito al comune di Tours, che non \u00e8 la parte soccombente nel presente procedimento, della somma che la EURL Photo Josse chiede per lo stesso motivo;<\/p>\n<p>D E C I D E :<br \/>&#8212;&#8211;<br \/>Articolo 1: La sentenza del 4 maggio 2010 della Corte d&#8217;appello amministrativa di Nantes \u00e8 annullata.<br \/>Articolo 2: Il caso \u00e8 deferito alla Corte Amministrativa d&#8217;Appello di Nantes.<br \/>Articolo 3: EURL Photo Josse pagher\u00e0 al comune di Tours la somma di 3.000 euro ai sensi dell&#8217;articolo L. 761-1 del Codice di Giustizia Amministrativa.<br \/>Articolo 4: Le conclusioni dell&#8217;EURL Photo Josse presentate in base all&#8217;articolo L. 761-1 del Codice di Giustizia Amministrativa sono respinte.<br \/>Articolo 5: La presente decisione sar\u00e0 notificata al comune di Tours e a EURL Photo Josse.<\/p>\n<\/blockquote>\n<h3><span>Articolo L111-3 codice della propriet\u00e0 intellettuale<\/span><\/h3>\n<blockquote>\n<p>La propriet\u00e0 immateriale definita dall&#8217;articolo L. 111-1 \u00e8 indipendente dalla propriet\u00e0 dell&#8217;oggetto materiale.<\/p>\n<p>L&#8217;acquirente di questo oggetto non \u00e8 investito, a causa di questo acquisto, di nessuno dei diritti previsti dal presente codice, tranne nei casi previsti dalle disposizioni del secondo e terzo paragrafo dell&#8217;articolo L. 123-4. Questi diritti sussistono nella persona dell&#8217;autore o dei suoi aventi diritto che, tuttavia, non possono richiedere al proprietario dell&#8217;oggetto materiale di metterlo a loro disposizione per l&#8217;esercizio di tali diritti. Tuttavia, in caso di abuso noto da parte del proprietario che impedisce l&#8217;esercizio del diritto di divulgazione, il tribunale pu\u00f2 prendere qualsiasi misura appropriata, in conformit\u00e0 con le disposizioni dell&#8217;articolo L. 121-3.<\/p>\n<\/blockquote>\n<h3 class=\"main-title\">CE, 23 dicembre 2016, n\u00b0 378879, SARL Photo Josse<\/h3>\n<blockquote>\n<p>La societ\u00e0 Photo J.L. Josse ha chiesto al tribunale amministrativo di Orl\u00e9ans l&#8217;annullamento per ultra vires della decisione implicita con cui il sindaco del comune di Tours (Indre-et-Loire) ha respinto la sua richiesta di autorizzazione a scattare fotografie di alcune opere appartenenti alle collezioni del museo di Belle Arti del comune. Con sentenza n. 0603317 del 20 gennaio 2009, il tribunale amministrativo di Orl\u00e9ans ha respinto la sua richiesta.<\/p>\n<p>In una decisione n. 09NT00705 del 4 maggio 2010, la Corte d&#8217;appello amministrativa di Nantes, su richiesta della societ\u00e0 Photo J. L. Josse, ha annullato questa sentenza e la decisione implicita di rigetto.<\/p>\n<p>Con decisione n. 341173 del 29 ottobre 2012, il Conseil d&#8217;Etat, pronunciandosi sulla controversia, ha annullato questa sentenza e ha rinviato il caso alla Corte d&#8217;appello amministrativa di Nantes.<\/p>\n<p>Con sentenza n. 12NT02907 del 28 febbraio 2014, la Corte d&#8217;appello amministrativa di Nantes, pronunciandosi su un rinvio del Consiglio di Stato, ha respinto il ricorso presentato contro la sentenza del Tribunale amministrativo di Orl\u00e9ans dalla societ\u00e0 Photo J. L. Josse.<\/p>\n<p>Procedura davanti al Consiglio di Stato<\/p>\n<p>Con un ricorso sommario, un memorandum supplementare e due nuovi memorandum, registrati il 28 aprile, il 26 luglio e il 22 dicembre 2014 e il 16 novembre 2016 presso la Segreteria della Divisione di Contenzioso del Consiglio di Stato, la societ\u00e0 Photo J. L. Josse chiese al Consiglio di Stato:<\/p>\n<p>1\u00b0) per annullare questa sentenza;<\/p>\n<p>2\u00b0) risolvendo il caso nel merito, per consentire il suo ricorso;<\/p>\n<p>3\u00b0) addebitare al comune di Tours la somma di 5.000 euro secondo l&#8217;articolo L. 761-1 del Codice di Giustizia Amministrativa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Visti gli altri documenti del fascicolo;<\/p>\n<p>Visto:<br \/>&#8211; il codice generale della propriet\u00e0 delle persone pubbliche;<br \/>&#8211; il codice della propriet\u00e0 intellettuale;<br \/>&#8211; il codice di giustizia amministrativa;<br \/>Dopo aver ascoltato in seduta pubblica :<\/p>\n<p>&#8211; la relazione della signora Karin Ciavaldini, ma\u00eetre des requ\u00eates,<\/p>\n<p>&#8211; le conclusioni del signor Romain Victor, relatore pubblico.<\/p>\n<p>SCP Thouin-Palat, Boucard, avvocato della societ\u00e0 Photo J. L. Josse e Me Haas, avvocato del comune di Tours, hanno avuto la parola prima e dopo le conclusioni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Considerando quanto segue:<\/p>\n<p>1. Dai documenti del fascicolo presentato al tribunale risulta che la ditta individuale a responsabilit\u00e0 limitata (EURL) Photo Josse, ai cui diritti \u00e8 giunta la societ\u00e0 Photo J. L. Josse, l&#8217;11 maggio 2006 chiese al sindaco del comune di Tours (Indre-et-Loire) l&#8217;autorizzazione a fotografare alcune opere appartenenti alle collezioni del Museo di Belle Arti del comune. Il sindaco ha implicitamente respinto questa richiesta. In una sentenza del 20 gennaio 2009, il tribunale amministrativo di Orl\u00e9ans ha respinto la richiesta di EURL Photo Josse di annullare il rifiuto del sindaco perch\u00e9 ultra vires, e ha anche respinto la decisione implicita. Con una decisione del 4 maggio 2010, accogliendo il ricorso della societ\u00e0, la Corte d&#8217;appello amministrativa di Nantes ha annullato, da un lato, questa sentenza e, dall&#8217;altro, questa decisione implicita. Con decisione n. 341173 del 29 ottobre 2012, il Conseil d&#8217;Etat, pronunciandosi sulla controversia, ha annullato questa sentenza e ha rinviato il caso alla corte d&#8217;appello amministrativa di Nantes. La Corte d&#8217;Appello Amministrativa di Nantes, pronunciandosi su un rinvio del Consiglio di Stato, ha respinto l&#8217;appello della societ\u00e0 contro la sentenza del 20 gennaio 2009. La societ\u00e0 Photo J. L. Josse sta facendo ricorso alla Corte Suprema contro questa sentenza.<\/p>\n<p>2. In primo luogo, ai sensi dell&#8217;articolo L. 2112-1 del Codice Generale sulla Propriet\u00e0 delle Persone Pubbliche, in vigore alla data della decisione implicita del sindaco: &#8220;Fatte salve le disposizioni applicabili alla protezione dei beni culturali, beni di interesse pubblico dal punto di vista storico, artistico, archeologico, scientifico o tecnologico, in particolare: \/(&#8230;) 8\u00b0 collezioni di musei (&#8230;)&#8221;.<\/p>\n<p>3. Come \u00e8 stato stabilito dalla decisione del Conseil d&#8217;Etat nel caso controverso n. 341173 del 29 ottobre 2012, lo scatto di fotografie di opere appartenenti alle collezioni di un museo pubblico, allo scopo di commercializzare le riproduzioni fotografiche cos\u00ec ottenute, deve essere considerato un uso privato del dominio pubblico mobile che implica la necessit\u00e0 per la persona che intende farlo di ottenere un&#8217;autorizzazione come previsto dall&#8217;articolo L. 2122-1 del Codice generale della propriet\u00e0 delle persone pubbliche. Tale autorizzazione pu\u00f2 essere rilasciata a condizione che, conformemente all&#8217;articolo L. 2121-1 del presente codice, tale attivit\u00e0 rimanga compatibile con l&#8217;assegnazione delle opere al servizio pubblico culturale e con la loro conservazione. \u00c8 tuttavia possibile per l&#8217;autorit\u00e0 pubblica che assegna opere che rientrano nella categoria di beni menzionati nell&#8217;8\u00b0 dell&#8217;articolo L. 2112-1 dello stesso codice, in conformit\u00e0 al principio di uguaglianza e sotto il controllo del giudice dell&#8217;eccesso di potere, non autorizzare un uso privato di questo dominio pubblico mobile.<\/p>\n<p>4. Dai documenti del fascicolo presentato al tribunale di prima istanza risulta che le ragioni addotte dal comune per giustificare la decisione implicita di rifiutare la societ\u00e0 ricorrente in questo caso si basavano sul fatto che intendeva mantenere il controllo sulle condizioni in cui venivano preparate e distribuite le riproduzioni fotografiche delle opere esposte nel museo e che un&#8217;eccessiva distribuzione di tali riproduzioni poteva danneggiare l&#8217;attrattiva del museo e ostacolare la sua frequentazione da parte del pubblico. Nel ritenere che tali ragioni, che si riferiscono all&#8217;interesse del dominio pubblico e al suo uso, fossero tali da giustificare legalmente questa decisione, il tribunale non ha commesso un errore di diritto e non ha motivato in modo insufficiente la sua sentenza.<\/p>\n<p>5. Il principio di uguaglianza non impedisce all&#8217;autorit\u00e0 amministrativa di regolare situazioni diverse in modi diversi, purch\u00e9 la differenza di trattamento che ne risulta sia collegata allo scopo della decisione che la stabilisce e non sia manifestamente sproporzionata ai motivi che la possono giustificare.<\/p>\n<p>6. Da un lato, per quanto riguarda lo scopo della misura in questione, che riguarda un&#8217;autorizzazione per l&#8217;uso privato di tutto o parte del dominio pubblico mobile costituito dalle collezioni di un museo, i fotografi professionisti che chiedono tale autorizzazione per fotografare opere allo scopo di commercializzare le riproduzioni ottenute per conto proprio non si trovano nella stessa situazione dei fotografi ai quali l&#8217;autorit\u00e0 pubblica rilascia tale autorizzazione affinch\u00e9 possano scattare fotografie su sua richiesta e per i suoi scopi, La Corte non ha ritenuto rilevante che l&#8217;autorizzazione concessa a questa seconda categoria di fotografi potesse avere l&#8217;effetto indiretto di permettere loro di commercializzare le riproduzioni per conto proprio. Pertanto la Corte non \u00e8 incorsa in un errore di diritto n\u00e9 ha motivato insufficientemente la sua sentenza nel ritenere che le due categorie di fotografi menzionate sopra potessero, senza violare il principio di uguaglianza, essere trattate in modo diverso.<\/p>\n<p>7. In secondo luogo, nel considerare che non era stato stabilito che il comune di Tours avesse recentemente concesso ad altri fotografi in una situazione simile a quella della societ\u00e0 ricorrente l&#8217;autorizzazione che aveva rifiutato, la Corte non ha snaturato i documenti del fascicolo presentatole.<\/p>\n<p>8. In secondo luogo, l&#8217;illegalit\u00e0 di un atto amministrativo, sia esso normativo o meno, pu\u00f2 essere utilmente invocata a titolo di eccezione a sostegno di conclusioni dirette contro una decisione amministrativa successiva solo se quest&#8217;ultima decisione \u00e8 stata presa per l&#8217;applicazione del primo atto o se ne costituisce la base giuridica. Il tribunale ha ritenuto, cosa che non \u00e8 stata seriamente contestata dalla societ\u00e0 ricorrente, che la decisione implicita di cui chiedeva l&#8217;annullamento si basava non sulle disposizioni del regolamento interno del museo ma sulle norme derivanti dalle disposizioni del Codice Generale della Propriet\u00e0 delle Persone Pubbliche. Di conseguenza, la Corte non ha commesso un errore di diritto nel ritenere che la societ\u00e0 non poteva utilmente invocare il motivo dell&#8217;illegalit\u00e0 del regolamento interno a titolo di eccezione.<\/p>\n<p>9. In terzo luogo, come indicato nel punto 3, la realizzazione di fotografie di opere nelle collezioni di un museo allo scopo di commercializzare le riproduzioni fotografiche cos\u00ec ottenute deve essere considerata un&#8217;utilizzazione privata del dominio pubblico dei beni mobili, che richiede l&#8217;autorizzazione della persona che intende farlo. Sebbene la societ\u00e0 avesse sottolineato, nelle sue osservazioni scritte al tribunale dopo la decisione n. 341173 del Conseil d&#8217;Etat, che lo scatto delle fotografie non richiedeva lo spostamento delle opere, il tribunale non \u00e8 stato in alcun modo colto da un&#8217;argomentazione basata sul fatto che, di conseguenza, non era necessaria un&#8217;autorizzazione di occupazione del suolo pubblico. L&#8217;argomentazione secondo cui il tribunale avrebbe dovuto indagare se le fotografie che Photo J.L. Josse desiderava scattare implicavano la rimozione delle opere dal dominio pubblico non pu\u00f2 quindi che essere respinta.<\/p>\n<p>10. In quarto luogo, ai sensi dell&#8217;articolo L. 123-1 del Codice della Propriet\u00e0 Intellettuale: &#8216;L&#8217;autore gode, durante la sua vita, del diritto esclusivo di sfruttare la sua opera in qualsiasi forma e di trarne un profitto pecuniario. \/ Alla morte dell&#8217;autore, questo diritto continuer\u00e0 a beneficiare i suoi successori di diritto durante l&#8217;anno solare in corso e i settanta anni successivi.<br \/>11. Era pacifico davanti alla Corte che le opere che la societ\u00e0 ricorrente voleva fotografare erano cadute in pubblico dominio, essendo trascorsi da tempo i settant&#8217;anni di cui all&#8217;articolo L. 123-1 del Codice di Propriet\u00e0 Intellettuale. Di conseguenza, l&#8217;argomentazione secondo cui il tribunale avrebbe dovuto esaminare se il comune fosse o meno l&#8217;assegnatario del copyright di queste opere non pu\u00f2 che essere respinta.<\/p>\n<p>12. Le disposizioni dell&#8217;articolo L. 123-1 del Codice della Propriet\u00e0 Intellettuale, che prevedono che alla scadenza dei settant&#8217;anni successivi all&#8217;anno solare della morte dell&#8217;autore di un&#8217;opera, non esiste pi\u00f9, a beneficio dei suoi successori a titolo di propriet\u00e0, alcun diritto esclusivo di sfruttamento dell&#8217;opera, non hanno n\u00e9 l&#8217;oggetto n\u00e9 l&#8217;effetto di impedire l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo L. 2112-1 del Codice generale degli enti locali alle opere coperte dall&#8217;articolo L. 2112-1. 2112-1 del Codice Generale della Propriet\u00e0 delle Persone Pubbliche delle norme derivanti da questo codice, e in particolare quelle relative alle condizioni di consegna di un&#8217;autorizzazione che deve essere considerata come tendente all&#8217;uso privativo di questo dominio pubblico mobile. Ne consegue che nel respingere il motivo che, per quanto riguarda le opere elencate nella domanda della societ\u00e0 Photo J. L. Josse, essendo scaduto il periodo di settant&#8217;anni di cui all&#8217;articolo L. 123-1 del Codice della Propriet\u00e0 Intellettuale, lo sfruttamento di queste opere sarebbe libero e gratuito, per cui il comune di Tours non potrebbe ostacolarlo, a meno che non possa giustificare il disturbo anormale che tale sfruttamento potrebbe causargli, il tribunale non ha commesso un errore di diritto.<\/p>\n<p>13. Da tutto quanto precede risulta che la societ\u00e0 Photo J.L. Josse non ha motivi per chiedere l&#8217;annullamento della sentenza che sta impugnando.<\/p>\n<p>14. Le disposizioni dell&#8217;articolo L. 761-1 del Codice di Giustizia Amministrativa precludono l&#8217;imputazione di una somma al comune di Tours, che non \u00e8 la parte soccombente nel presente procedimento. Nelle circostanze del caso, \u00e8 opportuno addebitare alla societ\u00e0 Photo J.L. Josse il pagamento della somma di 3.000 euro al comune di Tours.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>D E C I D E :<br \/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br \/>Articolo 1: L&#8217;appello della societ\u00e0 Photo J. L. Josse \u00e8 respinto.<br \/>Articolo 2: La societ\u00e0 Photo J. L. Josse pagher\u00e0 al comune di Tours la somma di 3.000 euro secondo l&#8217;articolo L. 761-1 del Codice di Giustizia Amministrativa.<br \/>Articolo 3: Questa decisione sar\u00e0 notificata alla societ\u00e0 Photo J. L. Josse e al comune di Tours.<br \/>Una copia sar\u00e0 inviata al Ministro dell&#8217;Economia e delle Finanze e al Ministro della Cultura e della Comunicazione.<\/p>\n<\/blockquote>\n<h1>II. Il caso del Ch\u00e2teau de Chambord<\/h1>\n<p><a href=\"https:\/\/www.cossalter.net\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/1664chambord320x240_01.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cossalter.net\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/1664chambord320x240_01.jpg\" width=\"408\" height=\"300\" alt=\"\" class=\"wp-image-1137 alignnone size-full\" srcset=\"https:\/\/www.cossalter.net\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/1664chambord320x240_01.jpg 408w, https:\/\/www.cossalter.net\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/1664chambord320x240_01-300x221.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 408px) 100vw, 408px\" \/><\/a><\/p>\n<h3>Conseil d&#8217;Etat, Assembl\u00e9e, 13 avril 2018, n\u00b0 397047, Soci\u00e9t\u00e9 Les Brasseries Kronenbourg<span>\u00a0<\/span><\/h3>\n<p>[Traduzione DeepL]<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Vista la seguente procedura:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La societ\u00e0 Les Brasseries Kronenbourg ha chiesto al tribunale amministrativo di Orl\u00e9ans di annullare i titoli esecutivi n. 0000250 dell&#8217;importo di 143.520 euro e n. 0000251 dell&#8217;importo di 107.640 euro emessi nei suoi confronti dall&#8217;istituto pubblico del dominio nazionale di Chambord. Con la sentenza n. 1102187, 1102188 del 6 marzo 2012, il tribunale ha accolto le sue richieste.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con sentenza n. 12NT01190 del 16 dicembre 2015, la Corte d&#8217;appello amministrativa di Nantes ha respinto il ricorso presentato dall&#8217;\u00c9tablissement public du domaine national de Chambord contro questa sentenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con un ricorso sommario, una memoria supplementare e due memorie in risposta, registrate il 16 febbraio, 16 maggio e 12 ottobre 2016 e 19 marzo 2018 presso la Segreteria della Divisione del Contenzioso del Consiglio di Stato, l&#8217;\u00c9tablissement public du domaine national de Chambord ha chiesto al Consiglio di Stato:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1\u00b0) per annullare questa sentenza;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2\u00b0) risolvendo il caso nel merito, concedere le sue conclusioni di appello;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3\u00b0) addebitare alla societ\u00e0 Les Brasseries Kronenbourg la somma di 5.000 euro in base all&#8217;articolo L. 761-1 del Codice di Giustizia Amministrativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Visti gli altri documenti del fascicolo;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Visto:<br \/>&#8211; il codice generale della propriet\u00e0 delle persone pubbliche;<br \/>&#8211; il codice di giustizia amministrativa;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dopo aver ascoltato in seduta pubblica:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; la relazione del signor Laurent Domingo, ma\u00eetre des requ\u00eates (avvocato),<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; le conclusioni del signor Romain Victor, relatore pubblico;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">SCP Foussard, Froger, avocat de l&#8217;\u00e9tablissement public du domaine national de Chambord e SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la soci\u00e9t\u00e9 Les Brasseries Kronenbourg, hanno avuto la parola prima e dopo le conclusioni;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Considerando quanto segue:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1. Dai documenti del fascicolo presentato ai giudici del processo risulta che, all&#8217;inizio del 2010, la societ\u00e0 Les Brasseries Kronenbourg fece scattare fotografie del Ch\u00e2teau de Chambord, che appartiene al demanio immobiliare pubblico dello Stato, allo scopo di usare l&#8217;immagine di quel castello in una campagna pubblicitaria per la sua birra &#8220;1664&#8221;. In una lettera del 19 aprile 2010, il direttore generale dell&#8217;ente pubblico della tenuta nazionale di Chambord ha informato la societ\u00e0 che l&#8217;uso dell&#8217;immagine dello Ch\u00e2teau de Chambord per scopi pubblicitari commerciali costituiva un uso privato del dominio pubblico che giustificava il pagamento di un risarcimento finanziario. In una lettera del 12 aprile 2011 ha quindi inviato alla societ\u00e0 due estratti delle somme che riteneva di doverle a questo proposito. Il 21 aprile 2011 sono state emesse due ordinanze esecutive contro la societ\u00e0 per garantire il recupero di queste somme. Con una sentenza del 6 marzo 2012, il tribunale amministrativo di Orl\u00e9ans ha accolto la richiesta dell&#8217;azienda di cancellare queste due ingiunzioni di pagamento. In una sentenza del 16 dicembre 2015, la Corte d&#8217;Appello Amministrativa di Nantes ha respinto la richiesta dell&#8217;\u00c9tablissement public du domaine national de Chambord di annullare la sentenza del tribunale amministrativo e di respingere le richieste della societ\u00e0 e, in subordine, di far condannare la societ\u00e0 a pagarle un risarcimento equivalente al canone statale richiesto dalle due ricevute esecutive, al fine di risarcire il danno da essa lamentato. L&#8217;\u00c9tablissement public du domaine national de Chambord ha fatto ricorso contro questa sentenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sulle richieste di annullamento della sentenza nella misura in cui ha deciso sulle richieste principali del Domaine National de Chambord:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2. In primo luogo, ai sensi dell&#8217;articolo L. 1 del Codice Generale della Propriet\u00e0 delle Persone Pubbliche: &#8220;Il presente codice si applica ai beni e diritti, di natura mobile o immobile, appartenenti allo Stato, alle autorit\u00e0 locali e ai loro raggruppamenti, nonch\u00e9 agli stabilimenti pubblici&#8221;. Poich\u00e9 le persone pubbliche non hanno un diritto esclusivo sull&#8217;immagine della propriet\u00e0 che gli appartiene, non rientra tra le propriet\u00e0 e i diritti menzionati nell&#8217;articolo L. 1 del Codice Generale della Propriet\u00e0 delle Persone Pubbliche, come ha stabilito la Corte Amministrativa d&#8217;Appello senza errore di diritto. Ne consegue che l&#8217;immagine di una propriet\u00e0 nel dominio pubblico non pu\u00f2 costituire una dipendenza di questo dominio n\u00e9 da sola n\u00e9 come accessorio indissociabile di questa propriet\u00e0 nel senso delle disposizioni dell&#8217;articolo L. 2111-2 del Codice Generale della Propriet\u00e0 delle Persone Pubbliche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3. In secondo luogo, ai sensi dell&#8217;articolo L. 2122-1 del Codice Generale sulla Propriet\u00e0 delle Persone Pubbliche: &#8216;Nessuno pu\u00f2, senza avere un titolo che lo autorizzi a farlo, occupare una dipendenza di dominio pubblico di una persona pubblica menzionata nell&#8217;articolo L. 1 o usarla in una misura che superi il diritto di uso che appartiene a tutti&#8217;. Ai sensi dell&#8217;articolo L. 2125-1 dello stesso codice: &#8220;Qualsiasi occupazione o uso del dominio pubblico di una persona pubblica menzionata nell&#8217;articolo L. 1 d\u00e0 luogo al pagamento di una tassa (&#8230;)&#8221;. L&#8217;articolo L. 2125-3 dello stesso codice stabilisce che: &#8220;Il canone dovuto per l&#8217;occupazione o l&#8217;uso del dominio pubblico tiene conto dei benefici di qualsiasi tipo ricevuti dal titolare dell&#8217;autorizzazione&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4. Dalla combinazione di queste disposizioni risulta, da un lato, che l&#8217;occupazione o l&#8217;uso del dominio pubblico \u00e8 soggetto al rilascio di un&#8217;autorizzazione solo quando costituisce un uso privato di questo dominio pubblico, superando il diritto d&#8217;uso appartenente a tutti, e dall&#8217;altro, che quando tale autorizzazione \u00e8 data dalla persona pubblica che gestisce il dominio pubblico interessato, il canone per l&#8217;occupazione o l&#8217;uso del dominio pubblico costituisce il corrispettivo per il diritto di occupazione o uso privato cos\u00ec concesso. Di conseguenza, se la persona pubblica ha il diritto di esigere da chi occupa o usa illegalmente il dominio pubblico il pagamento di un&#8217;indennit\u00e0 calcolata in riferimento al canone che avrebbe pagato se fosse stato titolare di un titolo regolare in tal senso, l&#8217;occupazione o l&#8217;uso del dominio pubblico entro i limiti che non superano il diritto d&#8217;uso appartenente a tutti, che non \u00e8 soggetto al rilascio di alcuna autorizzazione, non pu\u00f2, di conseguenza, essere soggetto al pagamento di una tassa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">5. Se l&#8217;operazione consistente nello scattare fotografie di beni appartenenti al dominio pubblico pu\u00f2 comportare, ai fini della realizzazione materiale di questa operazione, un&#8217;occupazione o un uso del bene che supera il diritto d&#8217;uso appartenente a tutti, tuttavia tale operazione non caratterizza di per s\u00e9 un uso privato del dominio pubblico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">6. Inoltre, l&#8217;uso dell&#8217;immagine di tale propriet\u00e0 per scopi commerciali non pu\u00f2 essere equiparato ad un uso privato del dominio pubblico ai sensi delle suddette disposizioni del Codice Generale della Propriet\u00e0 delle Persone Pubbliche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">7. La Corte ha considerato, in una valutazione sovrana e non contaminata da alcuna distorsione, che non risulta dall&#8217;indagine e non \u00e8 stato argomentato che lo scatto di fotografie dello Ch\u00e2teau de Chambord avrebbe intaccato il diritto di usare lo Ch\u00e2teau, che appartiene a tutti. Ha motivato sufficientemente la sua decisione, tenendo conto degli argomenti che le sono stati presentati dalla tenuta nazionale di Chambord, e non ha commesso un errore di diritto nel dedurre che la societ\u00e0 Brasseries Kronenbourg non aveva, scattando queste fotografie, fatto un uso privato del dominio pubblico. N\u00e9 ha sbagliato in diritto nel ritenere che lo sfruttamento commerciale di questi stessi scatti non costituisse di per s\u00e9 un uso privato del bene immobile pubblico dello Ch\u00e2teau de Chambord.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">8. Da quanto precede si evince che la National Estate of Chambord non ha motivi per chiedere l&#8217;annullamento della sentenza che sta impugnando nella misura in cui si \u00e8 pronunciata sulle sue richieste principali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sulle richieste di annullamento della sentenza nella parte in cui si \u00e8 pronunciata sulle richieste sussidiarie del Domaine National de Chambord :<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">9. Davanti alla Corte, l&#8217;\u00c9tablissement public du domaine national de Chambord chiese, in subordine, che la societ\u00e0 Les Brasseries Kronenbourg fosse condannata a pagarle un indennizzo per risarcire la perdita da essa reclamata, che valut\u00f2 all&#8217;importo del canone statale reclamato dai due titoli esecutivi menzionati al punto 1. La Corte respinse questa richiesta in quanto presentata a un tribunale che non aveva giurisdizione per ascoltarla.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">10. L&#8217;autorit\u00e0 amministrativa non pu\u00f2, in assenza di una disposizione legislativa, subordinare l&#8217;uso di fotografie di un edificio appartenente al demanio pubblico per scopi commerciali ad un sistema di autorizzazione preventiva, tale sistema costituendo una restrizione alla libert\u00e0 d&#8217;impresa e all&#8217;esercizio del diritto di propriet\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">11. Il legislatore, allo scopo di proteggere l&#8217;immagine dei domini nazionali e permettere il loro sviluppo economico, ha previsto, nell&#8217;articolo L. Il legislatore, per proteggere l&#8217;immagine dei domini nazionali e permettere il loro sviluppo economico, ha previsto, nell&#8217;articolo L. 621-42 del Codice del Patrimonio, la possibilit\u00e0 per i gestori dei domini nazionali di sottoporre ad autorizzazione previa l&#8217;uso a fini commerciali dell&#8217;immagine degli edifici che costituiscono questi domini, che possono essere soggetti a un sistema di propriet\u00e0 pubblica, e ha specificato che questa autorizzazione pu\u00f2 assumere la forma di un atto unilaterale o di un contratto, con o senza condizioni finanziarie, il cui compenso pu\u00f2 essere richiesto al titolare dell&#8217;autorizzazione tenendo conto dei benefici di qualsiasi tipo che quest&#8217;ultimo procura. Da queste disposizioni si deduce che l&#8217;uso a fini commerciali di fotografie di un edificio che rientra nel loro campo di applicazione, senza la previa autorizzazione che prevedono, costituisce una colpa suscettibile di impegnare la responsabilit\u00e0 dell&#8217;utente nei confronti del proprietario o gestore dell&#8217;edificio, il danno subito da quest&#8217;ultimo consistendo in particolare nella mancata riscossione della tassa a cui l&#8217;autorizzazione avrebbe potuto essere associata. La vittima del danno pu\u00f2, in questo caso, chiedere il risarcimento davanti al tribunale amministrativo, anche se avrebbe il potere di emettere una dichiarazione esecutiva al fine di ottenere il pagamento della somma che reclama.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">12. Tuttavia, questa disposizione \u00e8 stata istituita solo dalla legge del 7 luglio 2016 sulla libert\u00e0 di creazione, architettura e patrimonio, poich\u00e9 la stessa tenuta di Chambord \u00e8 stata definita come tenuta nazionale solo dal decreto del 2 maggio 2017 che stabilisce la lista e il perimetro delle tenute nazionali. Prima dell&#8217;entrata in vigore dell&#8217;articolo L. 621-42 del Codice del Patrimonio, il gestore della tenuta nazionale di Chambord non aveva il diritto di sottoporre l&#8217;uso dell&#8217;immagine del castello per scopi commerciali ad un&#8217;autorizzazione preventiva in base a qualsiasi testo o principio. In queste condizioni, tale uso senza autorizzazione preventiva non costituiva un difetto. L&#8217;unico danno per il quale la Tenuta Nazionale di Chambord poteva, eventualmente, chiedere un risarcimento era quello risultante dall&#8217;uso dell&#8217;immagine che le avrebbe causato un disturbo anomalo, alle condizioni definite dalla giurisprudenza della Cour de cassation.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">13. Tuttavia, poich\u00e9 non spetta al tribunale amministrativo, in assenza di una disposizione legislativa contraria, pronunciarsi sulla responsabilit\u00e0 che una persona privata pu\u00f2 aver contratto nei confronti di una persona pubblica, tale azione di risarcimento rientra nella giurisdizione del tribunale giudiziario. Questo motivo di diritto puro deve essere sostituito da quello adottato dalla sentenza impugnata, il cui dispositivo \u00e8 giuridicamente giustificato per quanto riguarda i crediti sussidiari dell&#8217;\u00c9tablissement public du domaine national de Chambord.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">14. Da tutto ci\u00f2 risulta che l&#8217;\u00c9tablissement public du domaine national de Chambord non ha motivi per chiedere l&#8217;annullamento della sentenza che contesta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sulle conclusioni presentate in base alle disposizioni dell&#8217;articolo L. 761-1 del Codice di Giustizia Amministrativa:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">15. Queste disposizioni impediscono di addebitare una somma a questo proposito alla societ\u00e0 Les Brasseries Kronenbourg, che non \u00e8 la parte soccombente nel presente procedimento. Nelle circostanze del caso, l&#8217;\u00c9tablissement public du domaine national de Chambord dovrebbe essere tenuto a pagare la somma di 3.000 euro a Les Brasseries Kronenbourg.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D E C I D E :<br \/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Articolo 1: Il ricorso dell&#8217;\u00c9tablissement public du domaine national de Chambord \u00e8 respinto.<br \/>Articolo 2: L&#8217;\u00c9tablissement public du domaine national de Chambord pagher\u00e0 alla societ\u00e0 Les Brasseries Kronenbourg la somma di 3.000 euro secondo le disposizioni dell&#8217;articolo L. 761-1 del Codice di giustizia amministrativa.<br \/>Articolo 3: Questa decisione sar\u00e0 notificata all&#8217;\u00c9tablissement public du domaine national de Chambord e alla societ\u00e0 Les Brasseries Kronenbourg.<br \/>Una copia sar\u00e0 inviata al Ministro dell&#8217;Azione e dei Conti Pubblici e al Ministro della Cultura.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Articolo 621-42 codice del patrimonio (code du patrimoine)<\/h3>\n<p>L&#8217;uso a fini commerciali dell&#8217;immagine degli edifici che costituiscono i domini nazionali, su qualsiasi mezzo, \u00e8 soggetto alla previa autorizzazione del gestore della parte pertinente del dominio nazionale. Questa autorizzazione pu\u00f2 assumere la forma di un atto unilaterale o di un contratto, con o senza condizioni finanziarie.<\/p>\n<p>La tassa tiene conto dei benefici di qualsiasi tipo che spettano al titolare dell&#8217;autorizzazione.<\/p>\n<p>L&#8217;autorizzazione menzionata nel primo paragrafo non \u00e8 richiesta quando l&#8217;immagine viene usata nel contesto dell&#8217;esercizio di missioni di servizio pubblico o per scopi culturali, artistici, educativi, di insegnamento, ricerca, informazione e illustrazione di notizie.<\/p>\n<p>Un decreto del Consiglio di Stato definir\u00e0 i termini di applicazione del presente articolo.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Art. R. 621-98 codice del patrimonio<\/h3>\n<blockquote>\n<p>Les domaines nationaux au sens de l&#8217;article<a href=\"https:\/\/www.legifrance.gouv.fr\/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&amp;idArticle=LEGIARTI000032857895&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid\">L. 621-34<\/a>sont les suivants :<\/p>\n<p>1\u00b0 Domaine de Chambord (Loir-et-Cher) ;<\/p>\n<p>2\u00b0 Domaine du Louvre et des Tuileries (Paris) ;<\/p>\n<p>3\u00b0 Domaine de Pau (Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques) ;<\/p>\n<p>4\u00b0 Ch\u00e2teau d&#8217;Angers (Maine-et-Loire) ;<\/p>\n<p>5\u00b0 Palais de l&#8217;Elys\u00e9e (Paris) ;<\/p>\n<p>6\u00b0 Palais du Rhin (Bas-Rhin) ;<\/p>\n<p>7\u00b0 Palais de la Cit\u00e9 (Paris Ier) ;<\/p>\n<p>8\u00b0 Domaine du Palais-Royal (Paris Ier) ;<\/p>\n<p>9\u00b0 Ch\u00e2teau de Vincennes (Val-de-Marne et Paris XIIe) ;<\/p>\n<p>10\u00b0 Ch\u00e2teau de Coucy (Aisne) ;<\/p>\n<p>11\u00b0 Ch\u00e2teau de Pierrefonds (Oise).<\/p>\n<p>Les p\u00e9rim\u00e8tres des domaines nationaux sont d\u00e9finis \u00e0 l&#8217;annexe 7 du pr\u00e9sent code.<\/p>\n<\/blockquote>\n<h3>Cass. 1<sup>\u00e8re<\/sup>\u00a0civ. 2 mai 2001, n\u00b099-10709<\/h3>\n<blockquote>\n<p>Considerando che il Comitato Regionale del Turismo della Bretagna (il CRT) ha utilizzato a fini pubblicitari una fotografia per la quale aveva acquisito il diritto di riproduzione dal signor X&#8230;, un fotografo professionista; che questa immagine ritrae l&#8217;estuario del Trieux, con, in primo piano, l&#8217;isolotto di Roch Arhon, di propriet\u00e0 della societ\u00e0 immobiliare non commerciale omonima, ed \u00e8 stata distribuita nonostante l&#8217;opposizione di quest&#8217;ultima;<\/p>\n<p>considerando che, nell&#8217;accogliere la richiesta del SIC di vietare questa riproduzione, la sentenza impugnata afferma che i diritti invocati dal CRT e dal sig. X&#8230; sono limitati dalla protezione dei diritti di propriet\u00e0 del SIC, nella misura degli abusi inerenti all&#8217;uso di una rappresentazione della sua propriet\u00e0 a fini commerciali e con pubblicit\u00e0 sostanziale, che l&#8217;isola \u00e8 il soggetto essenziale dell&#8217;immagine, e che la fotografia \u00e8 usata sotto forma di un poster di ampia distribuzione, come parte di una campagna pubblicitaria destinata a promuovere il turismo<\/p>\n<p>Mentre cos\u00ec <strong>determinando, senza specificare in che modo lo sfruttamento della fotografia da parte dei titolari del diritto immateriale del suo autore ha causato un disturbo certo (<em>trouble certain<\/em>) al diritto di uso o di godimento del proprietario<\/strong>, la corte d&#8217;appello non ha dato una base giuridica alla sua decisione;<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Art. 122-4 codice della propriet\u00e0 intellettuale<\/h3>\n<blockquote>\n<p>Qualsiasi rappresentazione o riproduzione totale o parziale senza il consenso dell&#8217;autore o dei suoi successori o assegnatari \u00e8 illegale. Lo stesso vale per la traduzione, l&#8217;adattamento o la trasformazione, la disposizione o la riproduzione con qualsiasi arte o processo.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p><a href=\"https:\/\/www.cossalter.net\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Tour_eiffel_de_nuit-scaled.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.cossalter.net\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Tour_eiffel_de_nuit-scaled.jpg\" width=\"2560\" height=\"1443\" alt=\"\" class=\"wp-image-1134 alignnone size-full\" srcset=\"https:\/\/www.cossalter.net\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Tour_eiffel_de_nuit-scaled.jpg 2560w, https:\/\/www.cossalter.net\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Tour_eiffel_de_nuit-1280x722.jpg 1280w, https:\/\/www.cossalter.net\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Tour_eiffel_de_nuit-980x552.jpg 980w, https:\/\/www.cossalter.net\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Tour_eiffel_de_nuit-480x271.jpg 480w\" sizes=\"(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) and (max-width: 1280px) 1280px, (min-width: 1281px) 2560px, 100vw\" \/><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I. Il caso dei quadri del museo di Orl\u00e9ans Conseil d\u2019Etat, SSR., 29 octobre 2012, SARL Photo Josse, requ\u00eate num\u00e9ro 341173 1. Considerando che dai documenti del fascicolo presentato ai giudici del tribunale di primo grado risulta che la ditta individuale a responsabilit\u00e0 limitata (EURL) Photo Josse, l&#8217;11 maggio 2006, chiese al sindaco del comune [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"on","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1129","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-non-classe"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cossalter.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1129","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cossalter.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cossalter.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cossalter.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cossalter.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1129"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/www.cossalter.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1129\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1143,"href":"https:\/\/www.cossalter.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1129\/revisions\/1143"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cossalter.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1129"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cossalter.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1129"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cossalter.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1129"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}