- I. Il caso dei quadri del museo di Orléans
- Conseil d’Etat, SSR., 29 octobre 2012, SARL Photo Josse, requête numéro 341173
- Articolo L111-3 codice della proprietà intellettuale
- CE, 23 dicembre 2016, n° 378879, SARL Photo Josse
- II. Il caso del Château de Chambord
- Conseil d’Etat, Assemblée, 13 avril 2018, n° 397047, Société Les Brasseries Kronenbourg
- Articolo 621-42 codice del patrimonio (code du patrimoine)
- Art. R. 621-98 codice del patrimonio
- Cass. 1ère civ. 2 mai 2001, n°99-10709
- Art. 122-4 codice della proprietà intellettuale
I. Il caso dei quadri del museo di Orléans
Conseil d’Etat, SSR., 29 octobre 2012, SARL Photo Josse, requête numéro 341173
1. Considerando che dai documenti del fascicolo presentato ai giudici del tribunale di primo grado risulta che la ditta individuale a responsabilità limitata (EURL) Photo Josse, l’11 maggio 2006, chiese al sindaco del comune di Tours l’autorizzazione a scattare fotografie di alcune opere appartenenti alle collezioni del museo di Belle Arti del comune; che questa richiesta specificava che queste fotografie erano destinate ad essere pubblicate successivamente in libri scolastici o d’arte o nella stampa; che il sindaco ha implicitamente respinto questa richiesta; che il comune di Tours sta facendo ricorso alla Corte di Cassazione contro la decisione del 4 maggio 2010 con cui, accogliendo il ricorso di questa società, la Corte Amministrativa d’Appello di Nantes ha annullato, da un lato, la sentenza del 20 gennaio 2009 con cui la Corte Amministrativa di Orléans aveva respinto la richiesta dell’EURL di annullamento del rifiuto del sindaco per eccesso di potere e, dall’altro, questa decisione implicita;
2. Considerando che l’autorità incaricata di gestire il dominio pubblico può autorizzare una persona privata ad occupare una dipendenza di questo dominio o ad usarla per svolgere un’attività economica, a condizione che questa occupazione o questo uso siano compatibili con la sua assegnazione e la sua conservazione; che la decisione di rifiutare tale autorizzazione, che l’amministrazione non è mai obbligata a concedere, non è di per sé atta a violare la libertà di commercio e industria, il cui rispetto implica, da un lato, che le persone pubbliche non impongano restrizioni alle attività di produzione, distribuzione o servizio svolte da terzi che non siano giustificate dall’interesse generale e proporzionate all’obiettivo perseguito e, dall’altro, che non possano farsi carico esse stesse di un’attività economica senza giustificare un interesse pubblico ;
3. Considerando che ai sensi dell’articolo L. 2112-1 del Codice Generale della Proprietà delle Persone Pubbliche, entrato in vigore alla data della decisione implicita del sindaco: “Fatte salve le disposizioni applicabili alla protezione dei beni culturali, beni di interesse pubblico dal punto di vista storico, artistico, archeologico, scientifico o tecnologico, in particolare: /(…) 8° Le collezioni dei musei (…)”;
4. Considerando che la realizzazione di fotografie di opere appartenenti alle collezioni di un museo, allo scopo di commercializzare le riproduzioni fotografiche così ottenute, deve essere considerata un’utilizzazione privata del dominio pubblico che comporta la necessità, per la persona che intende effettuarla, di ottenere un’autorizzazione come previsto dall’articolo L. 2122-1 dello stesso codice; che tale autorizzazione può essere rilasciata quando, in virtù dell’articolo L. 2121-1 di questo codice, questa attività rimane compatibile con l’assegnazione delle opere al servizio pubblico culturale e con la loro conservazione; che è comunque libera all’autorità pubblica che assegna opere che rientrano nella categoria dei beni menzionati nell’8° dell’articolo L. 2112-1 del Codice Generale della proprietà delle persone pubbliche, nel rispetto del principio di uguaglianza, per non autorizzare un uso privativo di questo dominio pubblico mobile senza che, come è stato detto nel secondo considerando, si possa utilmente opporre a questo rifiuto qualsiasi diritto, fondato sul principio della libertà del commercio e dell’industria, di esercitare un’attività economica su questo dominio pubblico;
5. Considerando che, di conseguenza, basandosi, per accogliere la richiesta di EURL Photo Josse, sul fatto che la decisione del sindaco di Tours aveva opposto un puro e semplice rifiuto alla richiesta della società senza esaminare con essa la possibilità di svolgere la sua attività in condizioni compatibili con le esigenze della gestione del museo comunale e il rispetto dell’integrità delle opere, considerando che le autorizzazioni per fotografare opere d’arte in questo museo erano state rilasciate in precedenza, e in diverse occasioni, a fotografi professionisti secondo accordi specifici che stabilivano le condizioni per scattare fotografie e il loro uso, nel ritenere che il sindaco del comune avesse ignorato il principio della libertà di commercio e industria, il tribunale ha commesso un errore di diritto; che, di conseguenza, e senza che sia necessario esaminare gli altri motivi di ricorso, la sua sentenza deve essere annullata;
6. Considerando che è appropriato, nelle circostanze del caso, addebitare alla EURL Photo Josse il pagamento al comune di Tours della somma di 3.000 euro ai sensi dell’articolo L. 761-1 del Codice di Giustizia Amministrativa; che le disposizioni di questo articolo impediscono, invece, l’addebito al comune di Tours, che non è la parte soccombente nel presente procedimento, della somma che la EURL Photo Josse chiede per lo stesso motivo;
D E C I D E :
—–
Articolo 1: La sentenza del 4 maggio 2010 della Corte d’appello amministrativa di Nantes è annullata.
Articolo 2: Il caso è deferito alla Corte Amministrativa d’Appello di Nantes.
Articolo 3: EURL Photo Josse pagherà al comune di Tours la somma di 3.000 euro ai sensi dell’articolo L. 761-1 del Codice di Giustizia Amministrativa.
Articolo 4: Le conclusioni dell’EURL Photo Josse presentate in base all’articolo L. 761-1 del Codice di Giustizia Amministrativa sono respinte.
Articolo 5: La presente decisione sarà notificata al comune di Tours e a EURL Photo Josse.
Articolo L111-3 codice della proprietà intellettuale
La proprietà immateriale definita dall’articolo L. 111-1 è indipendente dalla proprietà dell’oggetto materiale.
L’acquirente di questo oggetto non è investito, a causa di questo acquisto, di nessuno dei diritti previsti dal presente codice, tranne nei casi previsti dalle disposizioni del secondo e terzo paragrafo dell’articolo L. 123-4. Questi diritti sussistono nella persona dell’autore o dei suoi aventi diritto che, tuttavia, non possono richiedere al proprietario dell’oggetto materiale di metterlo a loro disposizione per l’esercizio di tali diritti. Tuttavia, in caso di abuso noto da parte del proprietario che impedisce l’esercizio del diritto di divulgazione, il tribunale può prendere qualsiasi misura appropriata, in conformità con le disposizioni dell’articolo L. 121-3.
CE, 23 dicembre 2016, n° 378879, SARL Photo Josse
La società Photo J.L. Josse ha chiesto al tribunale amministrativo di Orléans l’annullamento per ultra vires della decisione implicita con cui il sindaco del comune di Tours (Indre-et-Loire) ha respinto la sua richiesta di autorizzazione a scattare fotografie di alcune opere appartenenti alle collezioni del museo di Belle Arti del comune. Con sentenza n. 0603317 del 20 gennaio 2009, il tribunale amministrativo di Orléans ha respinto la sua richiesta.
In una decisione n. 09NT00705 del 4 maggio 2010, la Corte d’appello amministrativa di Nantes, su richiesta della società Photo J. L. Josse, ha annullato questa sentenza e la decisione implicita di rigetto.
Con decisione n. 341173 del 29 ottobre 2012, il Conseil d’Etat, pronunciandosi sulla controversia, ha annullato questa sentenza e ha rinviato il caso alla Corte d’appello amministrativa di Nantes.
Con sentenza n. 12NT02907 del 28 febbraio 2014, la Corte d’appello amministrativa di Nantes, pronunciandosi su un rinvio del Consiglio di Stato, ha respinto il ricorso presentato contro la sentenza del Tribunale amministrativo di Orléans dalla società Photo J. L. Josse.
Procedura davanti al Consiglio di Stato
Con un ricorso sommario, un memorandum supplementare e due nuovi memorandum, registrati il 28 aprile, il 26 luglio e il 22 dicembre 2014 e il 16 novembre 2016 presso la Segreteria della Divisione di Contenzioso del Consiglio di Stato, la società Photo J. L. Josse chiese al Consiglio di Stato:
1°) per annullare questa sentenza;
2°) risolvendo il caso nel merito, per consentire il suo ricorso;
3°) addebitare al comune di Tours la somma di 5.000 euro secondo l’articolo L. 761-1 del Codice di Giustizia Amministrativa.
Visti gli altri documenti del fascicolo;
Visto:
– il codice generale della proprietà delle persone pubbliche;
– il codice della proprietà intellettuale;
– il codice di giustizia amministrativa;
Dopo aver ascoltato in seduta pubblica :– la relazione della signora Karin Ciavaldini, maître des requêtes,
– le conclusioni del signor Romain Victor, relatore pubblico.
SCP Thouin-Palat, Boucard, avvocato della società Photo J. L. Josse e Me Haas, avvocato del comune di Tours, hanno avuto la parola prima e dopo le conclusioni.
Considerando quanto segue:
1. Dai documenti del fascicolo presentato al tribunale risulta che la ditta individuale a responsabilità limitata (EURL) Photo Josse, ai cui diritti è giunta la società Photo J. L. Josse, l’11 maggio 2006 chiese al sindaco del comune di Tours (Indre-et-Loire) l’autorizzazione a fotografare alcune opere appartenenti alle collezioni del Museo di Belle Arti del comune. Il sindaco ha implicitamente respinto questa richiesta. In una sentenza del 20 gennaio 2009, il tribunale amministrativo di Orléans ha respinto la richiesta di EURL Photo Josse di annullare il rifiuto del sindaco perché ultra vires, e ha anche respinto la decisione implicita. Con una decisione del 4 maggio 2010, accogliendo il ricorso della società, la Corte d’appello amministrativa di Nantes ha annullato, da un lato, questa sentenza e, dall’altro, questa decisione implicita. Con decisione n. 341173 del 29 ottobre 2012, il Conseil d’Etat, pronunciandosi sulla controversia, ha annullato questa sentenza e ha rinviato il caso alla corte d’appello amministrativa di Nantes. La Corte d’Appello Amministrativa di Nantes, pronunciandosi su un rinvio del Consiglio di Stato, ha respinto l’appello della società contro la sentenza del 20 gennaio 2009. La società Photo J. L. Josse sta facendo ricorso alla Corte Suprema contro questa sentenza.
2. In primo luogo, ai sensi dell’articolo L. 2112-1 del Codice Generale sulla Proprietà delle Persone Pubbliche, in vigore alla data della decisione implicita del sindaco: “Fatte salve le disposizioni applicabili alla protezione dei beni culturali, beni di interesse pubblico dal punto di vista storico, artistico, archeologico, scientifico o tecnologico, in particolare: /(…) 8° collezioni di musei (…)”.
3. Come è stato stabilito dalla decisione del Conseil d’Etat nel caso controverso n. 341173 del 29 ottobre 2012, lo scatto di fotografie di opere appartenenti alle collezioni di un museo pubblico, allo scopo di commercializzare le riproduzioni fotografiche così ottenute, deve essere considerato un uso privato del dominio pubblico mobile che implica la necessità per la persona che intende farlo di ottenere un’autorizzazione come previsto dall’articolo L. 2122-1 del Codice generale della proprietà delle persone pubbliche. Tale autorizzazione può essere rilasciata a condizione che, conformemente all’articolo L. 2121-1 del presente codice, tale attività rimanga compatibile con l’assegnazione delle opere al servizio pubblico culturale e con la loro conservazione. È tuttavia possibile per l’autorità pubblica che assegna opere che rientrano nella categoria di beni menzionati nell’8° dell’articolo L. 2112-1 dello stesso codice, in conformità al principio di uguaglianza e sotto il controllo del giudice dell’eccesso di potere, non autorizzare un uso privato di questo dominio pubblico mobile.
4. Dai documenti del fascicolo presentato al tribunale di prima istanza risulta che le ragioni addotte dal comune per giustificare la decisione implicita di rifiutare la società ricorrente in questo caso si basavano sul fatto che intendeva mantenere il controllo sulle condizioni in cui venivano preparate e distribuite le riproduzioni fotografiche delle opere esposte nel museo e che un’eccessiva distribuzione di tali riproduzioni poteva danneggiare l’attrattiva del museo e ostacolare la sua frequentazione da parte del pubblico. Nel ritenere che tali ragioni, che si riferiscono all’interesse del dominio pubblico e al suo uso, fossero tali da giustificare legalmente questa decisione, il tribunale non ha commesso un errore di diritto e non ha motivato in modo insufficiente la sua sentenza.
5. Il principio di uguaglianza non impedisce all’autorità amministrativa di regolare situazioni diverse in modi diversi, purché la differenza di trattamento che ne risulta sia collegata allo scopo della decisione che la stabilisce e non sia manifestamente sproporzionata ai motivi che la possono giustificare.
6. Da un lato, per quanto riguarda lo scopo della misura in questione, che riguarda un’autorizzazione per l’uso privato di tutto o parte del dominio pubblico mobile costituito dalle collezioni di un museo, i fotografi professionisti che chiedono tale autorizzazione per fotografare opere allo scopo di commercializzare le riproduzioni ottenute per conto proprio non si trovano nella stessa situazione dei fotografi ai quali l’autorità pubblica rilascia tale autorizzazione affinché possano scattare fotografie su sua richiesta e per i suoi scopi, La Corte non ha ritenuto rilevante che l’autorizzazione concessa a questa seconda categoria di fotografi potesse avere l’effetto indiretto di permettere loro di commercializzare le riproduzioni per conto proprio. Pertanto la Corte non è incorsa in un errore di diritto né ha motivato insufficientemente la sua sentenza nel ritenere che le due categorie di fotografi menzionate sopra potessero, senza violare il principio di uguaglianza, essere trattate in modo diverso.
7. In secondo luogo, nel considerare che non era stato stabilito che il comune di Tours avesse recentemente concesso ad altri fotografi in una situazione simile a quella della società ricorrente l’autorizzazione che aveva rifiutato, la Corte non ha snaturato i documenti del fascicolo presentatole.
8. In secondo luogo, l’illegalità di un atto amministrativo, sia esso normativo o meno, può essere utilmente invocata a titolo di eccezione a sostegno di conclusioni dirette contro una decisione amministrativa successiva solo se quest’ultima decisione è stata presa per l’applicazione del primo atto o se ne costituisce la base giuridica. Il tribunale ha ritenuto, cosa che non è stata seriamente contestata dalla società ricorrente, che la decisione implicita di cui chiedeva l’annullamento si basava non sulle disposizioni del regolamento interno del museo ma sulle norme derivanti dalle disposizioni del Codice Generale della Proprietà delle Persone Pubbliche. Di conseguenza, la Corte non ha commesso un errore di diritto nel ritenere che la società non poteva utilmente invocare il motivo dell’illegalità del regolamento interno a titolo di eccezione.
9. In terzo luogo, come indicato nel punto 3, la realizzazione di fotografie di opere nelle collezioni di un museo allo scopo di commercializzare le riproduzioni fotografiche così ottenute deve essere considerata un’utilizzazione privata del dominio pubblico dei beni mobili, che richiede l’autorizzazione della persona che intende farlo. Sebbene la società avesse sottolineato, nelle sue osservazioni scritte al tribunale dopo la decisione n. 341173 del Conseil d’Etat, che lo scatto delle fotografie non richiedeva lo spostamento delle opere, il tribunale non è stato in alcun modo colto da un’argomentazione basata sul fatto che, di conseguenza, non era necessaria un’autorizzazione di occupazione del suolo pubblico. L’argomentazione secondo cui il tribunale avrebbe dovuto indagare se le fotografie che Photo J.L. Josse desiderava scattare implicavano la rimozione delle opere dal dominio pubblico non può quindi che essere respinta.
10. In quarto luogo, ai sensi dell’articolo L. 123-1 del Codice della Proprietà Intellettuale: ‘L’autore gode, durante la sua vita, del diritto esclusivo di sfruttare la sua opera in qualsiasi forma e di trarne un profitto pecuniario. / Alla morte dell’autore, questo diritto continuerà a beneficiare i suoi successori di diritto durante l’anno solare in corso e i settanta anni successivi.
11. Era pacifico davanti alla Corte che le opere che la società ricorrente voleva fotografare erano cadute in pubblico dominio, essendo trascorsi da tempo i settant’anni di cui all’articolo L. 123-1 del Codice di Proprietà Intellettuale. Di conseguenza, l’argomentazione secondo cui il tribunale avrebbe dovuto esaminare se il comune fosse o meno l’assegnatario del copyright di queste opere non può che essere respinta.12. Le disposizioni dell’articolo L. 123-1 del Codice della Proprietà Intellettuale, che prevedono che alla scadenza dei settant’anni successivi all’anno solare della morte dell’autore di un’opera, non esiste più, a beneficio dei suoi successori a titolo di proprietà, alcun diritto esclusivo di sfruttamento dell’opera, non hanno né l’oggetto né l’effetto di impedire l’applicazione dell’articolo L. 2112-1 del Codice generale degli enti locali alle opere coperte dall’articolo L. 2112-1. 2112-1 del Codice Generale della Proprietà delle Persone Pubbliche delle norme derivanti da questo codice, e in particolare quelle relative alle condizioni di consegna di un’autorizzazione che deve essere considerata come tendente all’uso privativo di questo dominio pubblico mobile. Ne consegue che nel respingere il motivo che, per quanto riguarda le opere elencate nella domanda della società Photo J. L. Josse, essendo scaduto il periodo di settant’anni di cui all’articolo L. 123-1 del Codice della Proprietà Intellettuale, lo sfruttamento di queste opere sarebbe libero e gratuito, per cui il comune di Tours non potrebbe ostacolarlo, a meno che non possa giustificare il disturbo anormale che tale sfruttamento potrebbe causargli, il tribunale non ha commesso un errore di diritto.
13. Da tutto quanto precede risulta che la società Photo J.L. Josse non ha motivi per chiedere l’annullamento della sentenza che sta impugnando.
14. Le disposizioni dell’articolo L. 761-1 del Codice di Giustizia Amministrativa precludono l’imputazione di una somma al comune di Tours, che non è la parte soccombente nel presente procedimento. Nelle circostanze del caso, è opportuno addebitare alla società Photo J.L. Josse il pagamento della somma di 3.000 euro al comune di Tours.
D E C I D E :
————–
Articolo 1: L’appello della società Photo J. L. Josse è respinto.
Articolo 2: La società Photo J. L. Josse pagherà al comune di Tours la somma di 3.000 euro secondo l’articolo L. 761-1 del Codice di Giustizia Amministrativa.
Articolo 3: Questa decisione sarà notificata alla società Photo J. L. Josse e al comune di Tours.
Una copia sarà inviata al Ministro dell’Economia e delle Finanze e al Ministro della Cultura e della Comunicazione.
II. Il caso del Château de Chambord
Conseil d’Etat, Assemblée, 13 avril 2018, n° 397047, Société Les Brasseries Kronenbourg
[Traduzione DeepL]
Vista la seguente procedura:
La società Les Brasseries Kronenbourg ha chiesto al tribunale amministrativo di Orléans di annullare i titoli esecutivi n. 0000250 dell’importo di 143.520 euro e n. 0000251 dell’importo di 107.640 euro emessi nei suoi confronti dall’istituto pubblico del dominio nazionale di Chambord. Con la sentenza n. 1102187, 1102188 del 6 marzo 2012, il tribunale ha accolto le sue richieste.
Con sentenza n. 12NT01190 del 16 dicembre 2015, la Corte d’appello amministrativa di Nantes ha respinto il ricorso presentato dall’Établissement public du domaine national de Chambord contro questa sentenza.
Con un ricorso sommario, una memoria supplementare e due memorie in risposta, registrate il 16 febbraio, 16 maggio e 12 ottobre 2016 e 19 marzo 2018 presso la Segreteria della Divisione del Contenzioso del Consiglio di Stato, l’Établissement public du domaine national de Chambord ha chiesto al Consiglio di Stato:
1°) per annullare questa sentenza;
2°) risolvendo il caso nel merito, concedere le sue conclusioni di appello;
3°) addebitare alla società Les Brasseries Kronenbourg la somma di 5.000 euro in base all’articolo L. 761-1 del Codice di Giustizia Amministrativa.
Visti gli altri documenti del fascicolo;
Visto:
– il codice generale della proprietà delle persone pubbliche;
– il codice di giustizia amministrativa;Dopo aver ascoltato in seduta pubblica:
– la relazione del signor Laurent Domingo, maître des requêtes (avvocato),
– le conclusioni del signor Romain Victor, relatore pubblico;
SCP Foussard, Froger, avocat de l’établissement public du domaine national de Chambord e SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société Les Brasseries Kronenbourg, hanno avuto la parola prima e dopo le conclusioni;
Considerando quanto segue:
1. Dai documenti del fascicolo presentato ai giudici del processo risulta che, all’inizio del 2010, la società Les Brasseries Kronenbourg fece scattare fotografie del Château de Chambord, che appartiene al demanio immobiliare pubblico dello Stato, allo scopo di usare l’immagine di quel castello in una campagna pubblicitaria per la sua birra “1664”. In una lettera del 19 aprile 2010, il direttore generale dell’ente pubblico della tenuta nazionale di Chambord ha informato la società che l’uso dell’immagine dello Château de Chambord per scopi pubblicitari commerciali costituiva un uso privato del dominio pubblico che giustificava il pagamento di un risarcimento finanziario. In una lettera del 12 aprile 2011 ha quindi inviato alla società due estratti delle somme che riteneva di doverle a questo proposito. Il 21 aprile 2011 sono state emesse due ordinanze esecutive contro la società per garantire il recupero di queste somme. Con una sentenza del 6 marzo 2012, il tribunale amministrativo di Orléans ha accolto la richiesta dell’azienda di cancellare queste due ingiunzioni di pagamento. In una sentenza del 16 dicembre 2015, la Corte d’Appello Amministrativa di Nantes ha respinto la richiesta dell’Établissement public du domaine national de Chambord di annullare la sentenza del tribunale amministrativo e di respingere le richieste della società e, in subordine, di far condannare la società a pagarle un risarcimento equivalente al canone statale richiesto dalle due ricevute esecutive, al fine di risarcire il danno da essa lamentato. L’Établissement public du domaine national de Chambord ha fatto ricorso contro questa sentenza.
Sulle richieste di annullamento della sentenza nella misura in cui ha deciso sulle richieste principali del Domaine National de Chambord:
2. In primo luogo, ai sensi dell’articolo L. 1 del Codice Generale della Proprietà delle Persone Pubbliche: “Il presente codice si applica ai beni e diritti, di natura mobile o immobile, appartenenti allo Stato, alle autorità locali e ai loro raggruppamenti, nonché agli stabilimenti pubblici”. Poiché le persone pubbliche non hanno un diritto esclusivo sull’immagine della proprietà che gli appartiene, non rientra tra le proprietà e i diritti menzionati nell’articolo L. 1 del Codice Generale della Proprietà delle Persone Pubbliche, come ha stabilito la Corte Amministrativa d’Appello senza errore di diritto. Ne consegue che l’immagine di una proprietà nel dominio pubblico non può costituire una dipendenza di questo dominio né da sola né come accessorio indissociabile di questa proprietà nel senso delle disposizioni dell’articolo L. 2111-2 del Codice Generale della Proprietà delle Persone Pubbliche.
3. In secondo luogo, ai sensi dell’articolo L. 2122-1 del Codice Generale sulla Proprietà delle Persone Pubbliche: ‘Nessuno può, senza avere un titolo che lo autorizzi a farlo, occupare una dipendenza di dominio pubblico di una persona pubblica menzionata nell’articolo L. 1 o usarla in una misura che superi il diritto di uso che appartiene a tutti’. Ai sensi dell’articolo L. 2125-1 dello stesso codice: “Qualsiasi occupazione o uso del dominio pubblico di una persona pubblica menzionata nell’articolo L. 1 dà luogo al pagamento di una tassa (…)”. L’articolo L. 2125-3 dello stesso codice stabilisce che: “Il canone dovuto per l’occupazione o l’uso del dominio pubblico tiene conto dei benefici di qualsiasi tipo ricevuti dal titolare dell’autorizzazione”.
4. Dalla combinazione di queste disposizioni risulta, da un lato, che l’occupazione o l’uso del dominio pubblico è soggetto al rilascio di un’autorizzazione solo quando costituisce un uso privato di questo dominio pubblico, superando il diritto d’uso appartenente a tutti, e dall’altro, che quando tale autorizzazione è data dalla persona pubblica che gestisce il dominio pubblico interessato, il canone per l’occupazione o l’uso del dominio pubblico costituisce il corrispettivo per il diritto di occupazione o uso privato così concesso. Di conseguenza, se la persona pubblica ha il diritto di esigere da chi occupa o usa illegalmente il dominio pubblico il pagamento di un’indennità calcolata in riferimento al canone che avrebbe pagato se fosse stato titolare di un titolo regolare in tal senso, l’occupazione o l’uso del dominio pubblico entro i limiti che non superano il diritto d’uso appartenente a tutti, che non è soggetto al rilascio di alcuna autorizzazione, non può, di conseguenza, essere soggetto al pagamento di una tassa.
5. Se l’operazione consistente nello scattare fotografie di beni appartenenti al dominio pubblico può comportare, ai fini della realizzazione materiale di questa operazione, un’occupazione o un uso del bene che supera il diritto d’uso appartenente a tutti, tuttavia tale operazione non caratterizza di per sé un uso privato del dominio pubblico.
6. Inoltre, l’uso dell’immagine di tale proprietà per scopi commerciali non può essere equiparato ad un uso privato del dominio pubblico ai sensi delle suddette disposizioni del Codice Generale della Proprietà delle Persone Pubbliche.
7. La Corte ha considerato, in una valutazione sovrana e non contaminata da alcuna distorsione, che non risulta dall’indagine e non è stato argomentato che lo scatto di fotografie dello Château de Chambord avrebbe intaccato il diritto di usare lo Château, che appartiene a tutti. Ha motivato sufficientemente la sua decisione, tenendo conto degli argomenti che le sono stati presentati dalla tenuta nazionale di Chambord, e non ha commesso un errore di diritto nel dedurre che la società Brasseries Kronenbourg non aveva, scattando queste fotografie, fatto un uso privato del dominio pubblico. Né ha sbagliato in diritto nel ritenere che lo sfruttamento commerciale di questi stessi scatti non costituisse di per sé un uso privato del bene immobile pubblico dello Château de Chambord.
8. Da quanto precede si evince che la National Estate of Chambord non ha motivi per chiedere l’annullamento della sentenza che sta impugnando nella misura in cui si è pronunciata sulle sue richieste principali.
Sulle richieste di annullamento della sentenza nella parte in cui si è pronunciata sulle richieste sussidiarie del Domaine National de Chambord :
9. Davanti alla Corte, l’Établissement public du domaine national de Chambord chiese, in subordine, che la società Les Brasseries Kronenbourg fosse condannata a pagarle un indennizzo per risarcire la perdita da essa reclamata, che valutò all’importo del canone statale reclamato dai due titoli esecutivi menzionati al punto 1. La Corte respinse questa richiesta in quanto presentata a un tribunale che non aveva giurisdizione per ascoltarla.
10. L’autorità amministrativa non può, in assenza di una disposizione legislativa, subordinare l’uso di fotografie di un edificio appartenente al demanio pubblico per scopi commerciali ad un sistema di autorizzazione preventiva, tale sistema costituendo una restrizione alla libertà d’impresa e all’esercizio del diritto di proprietà.
11. Il legislatore, allo scopo di proteggere l’immagine dei domini nazionali e permettere il loro sviluppo economico, ha previsto, nell’articolo L. Il legislatore, per proteggere l’immagine dei domini nazionali e permettere il loro sviluppo economico, ha previsto, nell’articolo L. 621-42 del Codice del Patrimonio, la possibilità per i gestori dei domini nazionali di sottoporre ad autorizzazione previa l’uso a fini commerciali dell’immagine degli edifici che costituiscono questi domini, che possono essere soggetti a un sistema di proprietà pubblica, e ha specificato che questa autorizzazione può assumere la forma di un atto unilaterale o di un contratto, con o senza condizioni finanziarie, il cui compenso può essere richiesto al titolare dell’autorizzazione tenendo conto dei benefici di qualsiasi tipo che quest’ultimo procura. Da queste disposizioni si deduce che l’uso a fini commerciali di fotografie di un edificio che rientra nel loro campo di applicazione, senza la previa autorizzazione che prevedono, costituisce una colpa suscettibile di impegnare la responsabilità dell’utente nei confronti del proprietario o gestore dell’edificio, il danno subito da quest’ultimo consistendo in particolare nella mancata riscossione della tassa a cui l’autorizzazione avrebbe potuto essere associata. La vittima del danno può, in questo caso, chiedere il risarcimento davanti al tribunale amministrativo, anche se avrebbe il potere di emettere una dichiarazione esecutiva al fine di ottenere il pagamento della somma che reclama.
12. Tuttavia, questa disposizione è stata istituita solo dalla legge del 7 luglio 2016 sulla libertà di creazione, architettura e patrimonio, poiché la stessa tenuta di Chambord è stata definita come tenuta nazionale solo dal decreto del 2 maggio 2017 che stabilisce la lista e il perimetro delle tenute nazionali. Prima dell’entrata in vigore dell’articolo L. 621-42 del Codice del Patrimonio, il gestore della tenuta nazionale di Chambord non aveva il diritto di sottoporre l’uso dell’immagine del castello per scopi commerciali ad un’autorizzazione preventiva in base a qualsiasi testo o principio. In queste condizioni, tale uso senza autorizzazione preventiva non costituiva un difetto. L’unico danno per il quale la Tenuta Nazionale di Chambord poteva, eventualmente, chiedere un risarcimento era quello risultante dall’uso dell’immagine che le avrebbe causato un disturbo anomalo, alle condizioni definite dalla giurisprudenza della Cour de cassation.
13. Tuttavia, poiché non spetta al tribunale amministrativo, in assenza di una disposizione legislativa contraria, pronunciarsi sulla responsabilità che una persona privata può aver contratto nei confronti di una persona pubblica, tale azione di risarcimento rientra nella giurisdizione del tribunale giudiziario. Questo motivo di diritto puro deve essere sostituito da quello adottato dalla sentenza impugnata, il cui dispositivo è giuridicamente giustificato per quanto riguarda i crediti sussidiari dell’Établissement public du domaine national de Chambord.
14. Da tutto ciò risulta che l’Établissement public du domaine national de Chambord non ha motivi per chiedere l’annullamento della sentenza che contesta.
Sulle conclusioni presentate in base alle disposizioni dell’articolo L. 761-1 del Codice di Giustizia Amministrativa:
15. Queste disposizioni impediscono di addebitare una somma a questo proposito alla società Les Brasseries Kronenbourg, che non è la parte soccombente nel presente procedimento. Nelle circostanze del caso, l’Établissement public du domaine national de Chambord dovrebbe essere tenuto a pagare la somma di 3.000 euro a Les Brasseries Kronenbourg.
D E C I D E :
————–Articolo 1: Il ricorso dell’Établissement public du domaine national de Chambord è respinto.
Articolo 2: L’Établissement public du domaine national de Chambord pagherà alla società Les Brasseries Kronenbourg la somma di 3.000 euro secondo le disposizioni dell’articolo L. 761-1 del Codice di giustizia amministrativa.
Articolo 3: Questa decisione sarà notificata all’Établissement public du domaine national de Chambord e alla società Les Brasseries Kronenbourg.
Una copia sarà inviata al Ministro dell’Azione e dei Conti Pubblici e al Ministro della Cultura.Articolo 621-42 codice del patrimonio (code du patrimoine)
L’uso a fini commerciali dell’immagine degli edifici che costituiscono i domini nazionali, su qualsiasi mezzo, è soggetto alla previa autorizzazione del gestore della parte pertinente del dominio nazionale. Questa autorizzazione può assumere la forma di un atto unilaterale o di un contratto, con o senza condizioni finanziarie.
La tassa tiene conto dei benefici di qualsiasi tipo che spettano al titolare dell’autorizzazione.
L’autorizzazione menzionata nel primo paragrafo non è richiesta quando l’immagine viene usata nel contesto dell’esercizio di missioni di servizio pubblico o per scopi culturali, artistici, educativi, di insegnamento, ricerca, informazione e illustrazione di notizie.
Un decreto del Consiglio di Stato definirà i termini di applicazione del presente articolo.
Art. R. 621-98 codice del patrimonio
Les domaines nationaux au sens de l’articleL. 621-34sont les suivants :
1° Domaine de Chambord (Loir-et-Cher) ;
2° Domaine du Louvre et des Tuileries (Paris) ;
3° Domaine de Pau (Pyrénées-Atlantiques) ;
4° Château d’Angers (Maine-et-Loire) ;
5° Palais de l’Elysée (Paris) ;
6° Palais du Rhin (Bas-Rhin) ;
7° Palais de la Cité (Paris Ier) ;
8° Domaine du Palais-Royal (Paris Ier) ;
9° Château de Vincennes (Val-de-Marne et Paris XIIe) ;
10° Château de Coucy (Aisne) ;
11° Château de Pierrefonds (Oise).
Les périmètres des domaines nationaux sont définis à l’annexe 7 du présent code.
Cass. 1ère civ. 2 mai 2001, n°99-10709
Considerando che il Comitato Regionale del Turismo della Bretagna (il CRT) ha utilizzato a fini pubblicitari una fotografia per la quale aveva acquisito il diritto di riproduzione dal signor X…, un fotografo professionista; che questa immagine ritrae l’estuario del Trieux, con, in primo piano, l’isolotto di Roch Arhon, di proprietà della società immobiliare non commerciale omonima, ed è stata distribuita nonostante l’opposizione di quest’ultima;
considerando che, nell’accogliere la richiesta del SIC di vietare questa riproduzione, la sentenza impugnata afferma che i diritti invocati dal CRT e dal sig. X… sono limitati dalla protezione dei diritti di proprietà del SIC, nella misura degli abusi inerenti all’uso di una rappresentazione della sua proprietà a fini commerciali e con pubblicità sostanziale, che l’isola è il soggetto essenziale dell’immagine, e che la fotografia è usata sotto forma di un poster di ampia distribuzione, come parte di una campagna pubblicitaria destinata a promuovere il turismo
Mentre così determinando, senza specificare in che modo lo sfruttamento della fotografia da parte dei titolari del diritto immateriale del suo autore ha causato un disturbo certo (trouble certain) al diritto di uso o di godimento del proprietario, la corte d’appello non ha dato una base giuridica alla sua decisione;
Art. 122-4 codice della proprietà intellettuale
Qualsiasi rappresentazione o riproduzione totale o parziale senza il consenso dell’autore o dei suoi successori o assegnatari è illegale. Lo stesso vale per la traduzione, l’adattamento o la trasformazione, la disposizione o la riproduzione con qualsiasi arte o processo.